Le novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Il Decreto Legislativo 4 maggio 2023, n. 48, rappresenta un importante passo avanti nella promozione della sicurezza sul lavoro e nella tutela dei lavoratori contro gli infortuni sul luogo di lavoro in Italia. Questo decreto, suddiviso in varie sezioni, comprende una serie di interventi mirati a rafforzare le regole di sicurezza e a migliorare il sistema di controlli ispettivi.

Il Decreto Legislativo n. 48 del 4 maggio 2023 è stato promulgato al fine di affrontare le questioni legate alla sicurezza sul lavoro e alla prevenzione degli infortuni in modo più efficace e completo. Questo è particolarmente importante in un contesto in cui la sicurezza dei lavoratori rappresenta una priorità per il governo e le parti interessate.

I principali interventi riguardano l’ampliamento dell’obbligo di nomina del medico competente ; le modifiche relative alla formazione dei lavoratori, in particolare del datore di lavoro ; l’ampliamento dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro , e i relativi obblighi dei noleggiatori ( art. 14 ). Il Decreto Lavoro interviene anche sulla condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva in particolari territori ( art. 15 e 16 ) oltre ad istituire un fondo per il risarcimento degli infortuni durante i percorsi di alternanza scuola lavoro ed estendere la tutela assicurativa agli studenti e al personale degli IeFP , IFTS e ITS Academy e dei CPIA. 

Tra le disposizioni più rilevanti ci sono:

  1. Nomina del medico competente – Attraverso l’integrazione all’art. 18 D.Lgs. n. 81/08, viene ampliato l’obbligo di nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria. 
  2. L’obbligo non è più limitato ai soli casi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, in cui vengono ravvisati rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori o di terzi, ma viene esteso a tutti i casi nei quali la valutazione rischi, svolta ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 81/2008, lo richieda. [art. 14, lett. a) del D.Lgs. n. 48/2023] 
  3. Il datore di lavoro si assume quindi la responsabilità di determinare, attraverso la valutazione della propria organizzazione lavorativa, se sia necessaria la nomina del medico competente per l’attuazione della sorveglianza sanitaria tenuto conto dei rischi presenti in azienda. 
  4. In occasione delle visite mediche preventive ai fini della formulazione del giudizio di idoneità del lavoratore, il medico ha l’obbligo di richiedere al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro. [art.14, comma 1, lett. c), punto 1 del D.Lgs. n. 48/2023] 
  5. Un ulteriore previsione stabilisce che, in caso di impedimenti per gravi e motivate ragioni, il medico competente è tenuto a comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto con i requisiti necessari per l’incarico durante l’intervallo temporale dell’assenza. [art. 14, comma 1, lett. c) , punto 2 del D.Lgs. n. 48/2023] 
  6. L’Estensione misure di prevenzione nei cantieri  viene esteso quindi ai lavoratori autonomi ; ai componenti di imprese familiari ; coltivatori diretti ; artigiani e piccoli commercianti le misure per la prevenzione per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, ai fine di ridurre il rischio di infortuni [art. 14, comma 1, lett. b) del D.L. n. 48/2023]. Questo al fine di rafforzamento delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
  7. Formazione dei lavoratori e suoi rappresentanti – Viene demandato alla Conferenza Stato – Regioni il compito di individuare le modalità di monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché sul corretto svolgimento dell’attività formativa, sia dei soggetti che erogano la formazione che di quelli destinatari della stessa al fine di contrastare possibili condotte non conformi alla legge. [art. 14, comma 1, lett. d) del D.L. n. 48/2023]
  8. Inoltre per il datore di lavoro che fa uso di attrezzature che richiedono conoscenze particolari, viene esteso l’obbligo di provvedere in autonomia alla propria formazione e addestramento specifico, al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in piena sicurezza. Il datore di lavoro che non provvede alla sua formazione può incorrere in sanzioni di natura penale che vanno da un’ammenda di importo variabile da 3.071,27 a 7.862,44 € sino alla pena dell’arresto da tre a sei mesi. [art.14, comma 1, lett. g) e lett. h) del D.L. n. 48/2023] 
  9. Viene estesa anche ai privati la titolarità della funzione di “ verifica periodica successiva “ sulle attrezzature di lavoro, attribuzione esclusiva dell’ INAIL e delle ASL nella previgente normativa. [art.14, comma 1, lett. e) del D.L. n. 48/2023] 
  10. Nuovi obblighi per noleggiatori di attrezzature e conducenti in uso vengono introdotti in merito all’acquisizione e conservazione, per tutta la durata del noleggio o della concessione, della dichiarazione auto-certificativa con cui venga attestato il corretto svolgimento della formazione e addestramento da parte del soggetto che prende a noleggio o in concessione le attrezzature. [art. 14, comma 1, lett. f del D.L. n. 48/2023] 
  11. Al fine di garantire la coerenza dell’offerta formativa con il profilo in uscita dai singoli percorsi di studio, è previsto che il Ministero dell’ Istruzione si adoperi per un monitoraggio qualitativo dei percorsi in alternanza scuola – lavoro sin dalle fasi di progettazione. Inoltre, per garantire la salute e sicurezza degli studenti, il decreto introduce l’obbligo, per le imprese iscritte nel registro nazionale per l’alternanza, di integrare il proprio documento di valutazione rischi con un’apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti. [art. 17, comma 4° del DL 48/2023] 
  12. L’Assicurazione INAIL è estesa a studenti e personale del sistema di istruzione e formazione al fine di valutare l’impatto dell’estensione della tutela assicurativa agli studenti e al personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, il decreto introduce per il solo anno scolastico e accademico 2023 – 2024 l’obbligo assicurativo INAIL per studenti e personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore durante lo svolgimento delle attività di insegnamento e apprendimento. [art. 18 del DL 48/2023]

È essenziale che i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali si aggiornino con le nuove disposizioni del decreto e ne rispettino le norme al fine di creare un ambiente di lavoro più sicuro per tutti i dipendenti. In ultima analisi, il Decreto Legislativo n. 48 rappresenta un passo importante nella promozione della sicurezza sul lavoro e nella tutela dei lavoratori in Italia.

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