Il recente decreto legge n.19 del 2 marzo 2024 ha introdotto una significativa modifica all’articolo 27 del D.Lgs. 81/2008, con l’obiettivo di rafforzare le misure di contrasto al lavoro sommerso e di migliorare la vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. La novità più rilevante è l’introduzione della “patente a punti” per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 27 modificato, a partire dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi che svolgono attività in questi contesti devono possedere la suddetta patente, rilasciata in formato digitale dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Per ottenere tale patente, è necessario soddisfare una serie di requisiti, tra cui l’iscrizione alla camera di commercio, l’adempimento degli obblighi formativi previsti dalla legge e il possesso dei documenti di regolarità contributiva e fiscale.
La patente viene assegnata con un punteggio iniziale di trenta crediti e consente di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione di almeno quindici crediti. Tuttavia, questo punteggio può essere decurtato in caso di accertamenti di violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro o di provvedimenti sanzionatori. Ad esempio, il riconoscimento della responsabilità datoriale per un infortunio sul luogo di lavoro può comportare una decurtazione fino a venti crediti.

La mancanza o il possesso di una patente con punteggio inferiore a quindici crediti comporta sanzioni amministrative fino a 12.000 euro e l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per sei mesi.

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Questo nuovo sistema della “patente a punti” rappresenta una svolta significativa nel settore della sicurezza sul lavoro, introducendo misure concrete per garantire un ambiente lavorativo più sicuro e conforme alla normativa vigente. La sua efficacia dipenderà dalla corretta applicazione e vigilanza da parte delle autorità competenti, nonché dalla collaborazione e responsabilità da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi.

Ti invitiamo a leggere il testo dell’articolo

19. Al fine di rafforzare l’attivita’ di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 27 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti). – 1. A far data dal 1° ottobre 2024 e all’esito della integrazione del portale di cui al comma 9, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a). La patente e’ rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;

b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti,

dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37;

c) adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;

d) possesso del documento unico di regolarita’ contributiva in corso di validita’ (DURC);

e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);

f) possesso del Documento Unico di Regolarita’ Fiscale (DURF).

2. Nelle more del rilascio della patente e’ comunque consentito lo svolgimento delle attivita’ di cui al Titolo IV, salva diversa comunicazione notificata dalla competente sede dell’Ispettorato del lavoro.

3. La patente e’ dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.

4. La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo:

a) accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I: dieci crediti;

b) accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI: sette crediti;

c) provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: cinque crediti;

d) riconoscimento della responsabilita’ datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:

1) la morte: venti crediti;

2) un’inabilita’ permanente al lavoro, assoluta o parziale: quindici crediti;

3) un’inabilita’ temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per piu’ di quaranta giorni: dieci crediti.

5. Nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilita’ permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro puo’ sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi. L’ispettorato nazionale del lavoro definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Ciascun provvedimento di cui al comma 4 e al presente comma riporta i crediti decurtati. Gli atti ed i provvedimenti emanati in relazione al medesimo accertamento ispettivo non possono nel complesso comportare una decurtazione superiore a venti crediti.

6. L’amministrazione che ha formato gli atti e i provvedimenti definitivi di cui ai commi 4 e 5 ne da’ notizia, entro trenta giorni dalla notifica ai destinatari, anche alla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, la quale procede entro trenta giorni dalla comunicazione alla decurtazione dei crediti.

7. I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale e’ stato emanato uno dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, dei corsi di cui all’articolo 37, comma 7. Ciascun corso consente di riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro. I crediti riacquistati ai sensi del presente comma non possono superare complessivamente il numero di quindici. Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, previa trasmissione alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell’attestato di frequenza di uno dei corsi di cui al presente comma, la patente e’ incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti di cui ai commi 4 e 5. Il punteggio e’ inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30.

8. Una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), fatto salvo il completamento delle attivita’ oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti nonche’ gli effetti dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 14. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 e con riferimento al completamento delle attivita’ oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti, l’attivita’ in cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici crediti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis e l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi.

9. Le informazioni relative alla patente confluiscono in un’apposita sezione del portale nazionale del sommerso di cui all’articolo 19 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalita’ di presentazione della richiesta di rilascio ed i contenuti informativi della patente di cui al presente articolo.

10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 possono essere estese ad altri ambiti di attivita’ individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di quanto previsto da uno o piu’ accordi stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu’ rappresentative.

11. Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.»; b) all’articolo 90, comma 9: 1) dopo la lettera b) e’ inserita la seguente:

«b-bis) verifica il possesso della patente di cui all’articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi delcomma 8 del medesimo articolo 27, dell’attestato di qualificazione SOA;»;

2) alla lettera c), le parole: «alle lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b) e b-bis);»;

c) all’articolo 157, comma 1, la lettera c) e’ sostituita dalla seguente: «c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a2.562,91 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7, 9, lettere b-bis) e c), e 101, comma 1, primo periodo.».

20. Gli oneri derivanti dal comma 19, pari ad euro 3.250.000 per il 2024 ed euro 2.500.000 a partire dal 2025, sono a carico del bilanciodell’Ispettorato nazionale del lavoro. A partire dall’anno 2025 per il medesimo Ispettorato sono conseguentemente elevati nella misura di 2.500.000 euro i limiti di spesa di cui all’articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.