CFP Ingegneri, Architetti e Geometri_obblighi e sanzioni

CFP Ingegneri, Architetti e Geometri: obblighi e sanzioni

L’obbligo di aggiornamento professionale per ingegneri, architetti, geometri, periti industriali e agrari è spesso visto come una perdita di tempo prezioso e una via poco efficace per accertare le reali competenze. Introdotta dal D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, l’obbligatorietà di accumulare crediti formativi prevede sanzioni e scadenze ad hoc per ciascuna categoria.

Cosa accade se il professionista non si aggiorna?

Se non vengono acquisiti crediti formativi per un valore fino al 20% dei CFP totali obbligatori, il professionista viene sanzionato con la censura, una comunicazione del Presidente del Collegio di Disciplina che formalizza le mancanze ed esprime una nota di biasimo.

Il mancato raggiungimento di un numero maggiore di CFP (oltre il 20% di quelli obbligatori) comporta invece la sospensione dall’esercizio della professione fino a un massimo di sei mesi.

Quali sono gli obblighi e le scadenze per la formazione professionale?

Ingegneri

L’ultima normativa che disciplina l’aggiornamento professionale degli ingegneri è il testo unico, uno strumento che rivede le disposizioni della circolare n.722 del 27 aprile 2016 in materia di CFP.

Crediti: ogni anno ciascun ingegnere deve necessariamente risultare in possesso di 30 CFP, eccetto 5 crediti relativi a etica e deontologia professionale che dovranno esser invece conseguiti entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello di iscrizione all’albo.

Come si acquisiscono i CFP per ingegneri? Innanzitutto attraverso corsi di formazione presso enti, come Ecoplan3, certificati dagli Ordini degli Ingegneri o da enti di formazione riconosciuti come provider dal Consiglio Nazionali Architetti (CNAPPC) e dal Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI). Crediti formativi possono essere conseguiti anche partecipando a seminari, master e dottorati all’estero.  Inoltre, parte dei crediti (15 CFP) si acquisiscono anche mediante autocertificazione da inviare all’Anagrafe Nazionale.

Architetti

Così come gli ingegneri, anche gli architetti hanno degli obblighi normativi relativi all’aggiornamento professionale periodico.

Crediti: recentemente il CNAPPC ha ridotto da 90 CFU a 60 CFU l’obbligo di formazione per gli architetti in ciascun triennio di esercizio della professione. Di questi, almeno 12 CFP dovranno essere relativi ai temi della deontologia professionale e delle discipline ordinistiche. Fino a 15 CFP potranno invece essere acquisiti grazia ad “altre attività”: redazione di articoli e saggi tecnici, e visite a mostre e fiere di settore. Eventuali crediti in eccedenza (massimo 20) potranno essere possono essere trasferiti al triennio successivo, mentre i crediti derivanti da eventi formativi in materia di discipline ordinistiche, in caso di passaggio da un triennio all’altro, diventano crediti generici.

Periti Industriali

Crediti: il CNPI stabilisce che i periti industriali debbano necessariamente acquisire 120 CFP nell’arco di 5 anni, di cui almeno 15 crediti deontologici. Pe ogni anno solare, il numero minimo di crediti è pari a 15 CFP (di cui 3 CFP deontologici).

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