Sebbene si tenda a identificarli come atti molto simili fra loro o addirittura attività che esprimono lo stesso significato, verifica e validazione dei progetti a base di gara sono due procedure ben distinte in ambito di appalti pubblici.
Cos’è la verifica dei progetti a base di gara?
Si tratta di un’attività volta a verificare la rispondenza degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente. Tale procedura tecnico-amministrativa, istruttoria e di controllo ha luogo prima dell’inizio delle procedure di affidamento, riguarda tutti i livelli progettuali e può essere affidata sia all’interno sia all’esterno della stazione appaltante. Per accertare l’unità progettuale e in contraddittorio con il progettista, viene verificata la conformità del progetto esecutivo in un momento precedente rispetto all’approvazione del progetto. Al contraddittorio partecipa anche il progettista e vengono indicati gli elementi oggetto di verifica e e soggetti preposti alla verifica stessa.
Chi si occupa della verifica?
I soggetti che possono occuparsi delle verifiche dei progetti a base di gara, ai sensi del comma 6 dell’art. 26 D.Lgs. n. 50/2016 sono:
Cos’è la validazione dei progetti a base di gara?
Si tratta di un “atto formale che riporta gli esiti delle verifiche” di un progetto, “sottoscritta dal Responsabile del procedimento (RUP)”, che e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo, di cui all’articolo 54, comma 7 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. Dunque la validazione è un atto obbligatorio redatto dal RUP in base alle informazioni fornitegli dal soggetto verificatore soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista. Questo atto, chiudendo il processo di progettazione e verifica, attesta che il progetto può essere posto a base di gara.
Dal punto di vista normativo la validazione dei progetti a base di gara è regolata dalle disposizioni presenti nel Codice dei contratti di cui D.Lgs. n. 50/2016, in particolare nell’art. 26 (Verifica preventiva alla progettazione), comma 1: “La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente”. Il comma 6 dello stesso articolo indica inoltre che, per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, la verifica viene effettuata dal responsabile unico del procedimento; il comma 7 infine vieta lo svolgimento contemporaneo dell’attività di validazione con quella di progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione lavori e collaudo della stessa.
Cosa accerta la validazione?
Tale procedura, predisposta in seguito della verifica preventiva della progettazione, dovrà formalmente riportare che: