{"id":14834,"date":"2023-05-24T11:06:23","date_gmt":"2023-05-24T09:06:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ecoplan3.com\/formazione\/?p=14834"},"modified":"2023-05-24T11:06:29","modified_gmt":"2023-05-24T09:06:29","slug":"come-si-calcola-il-quinquennio-di-aggiornamento-formativo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ecoplan3.com\/formazione\/come-si-calcola-il-quinquennio-di-aggiornamento-formativo\/","title":{"rendered":"Come si calcola il quinquennio di aggiornamento formativo?"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019 Accordo finalizzato il 7 Luglio 2016 che prevede l\u2019 individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell&#8217;articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. &nbsp;(GU Serie Generale n.193 del 19-8-2016), ha apportato modifiche per la formazione del Servizio di Prevenzione e Protezione con alcune novit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&nbsp;Il provvedimento cita quanto segue:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>\u201c\u00c8 preferibile che il monte ore complessivo di aggiornamento sia distribuito nell&#8217;arco temporale del quinquennio.L&#8217;aggiornamento ha decorrenza quinquennale a&nbsp;<strong><u>partire<\/u><\/strong>&nbsp;dalla conclusione del Modulo B comune.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Per i soggetti esonerati, ai sensi dell&#8217;art. 32, comma 5, d.lgs. n. 81\/2008 e punto 1, allegato A, del presente accordo, l&#8217;obbligo di aggiornamento quinquennale&nbsp;<strong><u>decorre:<\/u><\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>\u2022 dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 81\/2008 e cio\u00e8 dal 15 maggio 2008;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>\u2022 dalla data di conseguimento della laurea, se avvenuta dopo il 15 maggio 2008.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>In ogni caso per poter esercitare la propria funzione, gli RSPP e gli ASPP dovranno,&nbsp;<strong>in ogni istante<\/strong>, poter dimostrare che nel quinquennio&nbsp;<strong>antecedente&nbsp;<\/strong>hanno partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto<\/em>.\u201d<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si ricorda che il D. Lgs. 81\/08 dispone che per i CSP-CSE, che hanno conseguito l\u2019attestato prima dell\u2019entrata in vigore del decreto stesso, l\u2019obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Anche analizzando il&nbsp;D.M. 5 agosto 2011 si evidenzia che per il mantenimento dell&#8217;iscrizione negli elenchi del Ministero dell&#8217;interno, i professionisti devono effettuare corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore nell&#8217;arco di cinque anni dalla data di iscrizione nell&#8217;elenco o dalla data di entrata in vigore del decreto, 27 agosto 2011, per coloro gi\u00e0 iscritti a tale data.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&nbsp;Come si calcola quindi il quinquennio di aggiornamento?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I vari provvedimenti sembrava chiaro che i quinquenni dovessero essere conteggiati nel modo seguente, ad esempio per ingegneri con data di laurea antecedente al 2008.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Riga<\/td><td>Data inizio quinquennio<\/td><td colspan=\"6\">Periodo&nbsp; primo quinquennio<\/td><td>Data fine quinquennio<\/td><\/tr><tr><td>A<\/td><td>15\/5\/2008<\/td><td>2008<\/td><td>2009<\/td><td>2010<\/td><td>2011<\/td><td>2012<\/td><td>2013<\/td><td>14\/5\/2013<\/td><\/tr><tr><td><\/td><td><\/td><td><\/td><td><\/td><td><\/td><td><\/td><td><\/td><td><\/td><td><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Riga<\/td><td>Data inizio quinquennio<\/td><td colspan=\"6\">Periodo&nbsp;&nbsp; secondo&nbsp; quinquennio<\/td><td>Data fine quinquennio<\/td><\/tr><tr><td>B<\/td><td>15\/5\/2013<\/td><td>2013<\/td><td>2014<\/td><td>2015<\/td><td>2016<\/td><td>2017<\/td><td>2018<\/td><td>14\/5\/2018<\/td><\/tr><tr><td><\/td><td><\/td><td><\/td><td><\/td><td><\/td><td><\/td><td><\/td><td><\/td><td><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Riga<\/td><td>Data inizio quinquennio<\/td><td colspan=\"6\">Periodo&nbsp; terzo&nbsp; quinquennio<\/td><td>Data fine quinquennio<\/td><\/tr><tr><td>C<\/td><td>15\/5\/2018<\/td><td>2018<\/td><td>2019<\/td><td>2020<\/td><td>2021<\/td><td>2022<\/td><td>2023<\/td><td>14\/5\/2023<\/td><\/tr><tr><td><\/td><td><\/td><td><\/td><td><\/td><td><\/td><td><\/td><td><\/td><td><\/td><td><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un ingegnere nel priamenmo quinquennio non ha l\u2019obbligo di aggiornamento in quanto non ci sono quinquenni antecedenti. Arrivato alla data del 15\/5\/2013 l\u2019ingegnere non pu\u00f2 per\u00f2 esercitare la funzione&nbsp; di RSPP se non fa subito 40 ore di aggiornamento perch\u00e9 risulta scoperto l\u2019aggiornamento del primo quinquennio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Conscio di ci\u00f2, l\u2019ingegnere decide di fare le 40 ore in maniera continuativa , cinque giornate di 8 ore, e il 20 maggio 2013 \u00e8 pronto nuovamente ad operare.&nbsp; Che si possano recuperare i crediti formativi del quinquennio precedente partecipando a corsi di aggiornamento lo conferma lo stesso provvedimento 7 luglio 2016 quando precisa che:&nbsp;<em>il completamento dell&#8217;aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Arrivato alla data del 15\/5\/2008 il nostro ingegnere si deve fermare nuovamente perch\u00e9 nel quinquennio precedente non ha fatto l\u2019aggiornamento. Vero \u00e8 che a maggio 2013 , dal 15 al 20, ha seguito un corso di 40 ore, ma tale corso gli era servito per sanare il debito formativo del quinquennio precedente e quindi \u00e8 da ritenersi \u201cbruciato\u201d . Pertanto il nostro ingegnere \u00e8 costretto di nuovo ad aggiornarsi facendo un corso di 40 ore non avendo il tempo di&nbsp; fare 8 ore all\u2019anno.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Qualcuno dir\u00e0: ma \u00e8 colpa sua in quanto se avesse iniziato ad aggiornarsi nel 2013 facendo otto ore all\u2019anno non avrebbe avuto di questi&nbsp; problemi. Osservazione giusta ma non pertinente perch\u00e8 non conoscendo l\u2019ingegnere di cui parliamo non sappiamo quali siano i suoi problemi personali ed economici&nbsp; e dobbiamo solo considerare che secondo l\u2018accordo \u00e8 preferibile che il monte ore complessivo di aggiornamento sia distribuito nell&#8217;arco temporale del quinquennio ma non \u00e8 obbligatorio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Facendo invece l\u2019ipotesi che il nostro ingegnere non si fosse mai aggiornato e che avesse necessit\u00e0 di fare l\u2019RSPP solo a giugno 2018 (riga C) egli dovrebbe prima fare 40 ore di aggiornamento relativo al quinquennio riga B, e considerare ormai \u201cprescritto\u201d l\u2019aggiornamento del quinquennio riga A.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Secondo una interpretazione&nbsp;appresa in questi giorni&nbsp;&nbsp;sembra che occorra prestare la massima&nbsp; attenzione alla locuzione \u201c<strong>in ogni istante\u201d&nbsp;&nbsp;<\/strong>inserita nel provvedimento 7 luglio 2016<strong>.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Con tale interpretazione lo specchietto fatto non avrebbe alcun senso in quanto il quinquennio decorrerebbe all\u2019inverso dell\u2019istante presente. Ad esempio se oggi fosse il 27\/3\/2017&nbsp; ore 10,15 il quinquennio per il quale dimostrare di possedere 40 ore di aggiornamento sarebbe<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Riga<\/td><td>Data inizio quinquennio<\/td><td colspan=\"6\">Periodo&nbsp; quinquennio<\/td><td>Data fine quinquennio<\/td><\/tr><tr><td>D<\/td><td>27\/3\/2017 ore 10,15<\/td><td>2017<\/td><td>2016<\/td><td>2015<\/td><td>2014<\/td><td>2013<\/td><td>2012<\/td><td>28\/3\/2012 ore 10,15<\/td><\/tr><tr><td><\/td><td><\/td><td><\/td><td><\/td><td><\/td><td><\/td><td><\/td><td><\/td><td><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tra un mese esatto, e tralasciando l\u2019orario,&nbsp; il quinquennio da considerare sarebbe<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Riga<\/td><td>Data inizio quinquennio<\/td><td colspan=\"6\">Periodo&nbsp; quinquennio<\/td><td>Data fine quinquennio<\/td><\/tr><tr><td>E<\/td><td>27\/4\/2017<\/td><td>2017<\/td><td>2016<\/td><td>2015<\/td><td>2014<\/td><td>2013<\/td><td>2012<\/td><td>28\/4\/2012<\/td><\/tr><tr><td><\/td><td><\/td><td><\/td><td><\/td><td><\/td><td><\/td><td><\/td><td><\/td><td><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Avremmo cio\u00e8 un quinquennio precedente che si muove \u201ca strascico\u201d e ci segue.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Quel nostro ingegnere di prima avendo fatto il corso di aggiornamento dal 15 al 20 maggio del 2013 non avrebbe quindi alcun problema in quanto in questo quinquennio avrebbe comunque fatto l\u2019aggiornamento che lo coprirebbe fino al 15 maggio 2018.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Infatti al 15 maggio 2018 il suo quinquennio sarebbe<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Riga<\/td><td>Data inizio quinquennio<\/td><td colspan=\"6\">Periodo&nbsp; quinquennio<\/td><td>Data fine quinquennio<\/td><\/tr><tr><td>F<\/td><td>15\/5\/2018<\/td><td>2018<\/td><td>2017<\/td><td>2016<\/td><td>2015<\/td><td>2014<\/td><td>2013<\/td><td>16\/5\/2013<\/td><\/tr><tr><td><\/td><td><\/td><td><\/td><td><\/td><td><\/td><td><\/td><td><\/td><td><\/td><td><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al 16 maggio 2018 non avrebbe pi\u00f9 le 40 ore (ma solo 32) necessarie per il quinquennio calcolato a ritroso e dovrebbe recuperare subito otto ore.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Apparentemente sembra che non sia cambiata la situazione anche cambiando il modo di calcolare i quinquenni.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In realt\u00e0 non \u00e8 sempre cos\u00ec. Consideriamo un secondo ingegnere.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Primo metodo di calcolo: quinquenni consecutivi a partire dal 15\/5\/2008<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Torniamo alla riga C e supponiamo che un secondo ingegnere al 1 maggio 2018 riceva la proposta di un incarico RSPP&nbsp; (lo stesso ragionamento comunque vale per i coordinatori nei cantieri)<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Questo&nbsp; ingegnere fino a tale data non si era aggiornato&nbsp; perch\u00e9 non gli interessava il ruolo di RSPP e non lo aveva ancora svolto pur avendo la formazione mod. C necessaria, ma, poich\u00e9 il 1 maggio 2018 ha una offerta che non pu\u00f2 rifiutare, deve regolarizzare la sua posizione e si affretta a partecipare ad un corso di 40 ore.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il&nbsp; 7 maggio 2018 \u00e8 idoneo per svolgere il ruolo di RSPP in quanto con le 40 ore ha sanato il quinquennio della riga A. Per\u00f2 arrivato al&nbsp; 15 maggio 2018, cio\u00e8 dopo 7 giorni, non \u00e8 pi\u00f9 idoneo perch\u00e9 \u00e8 transitato nel quinquennio&nbsp; della riga C e non ha l\u2019aggiornamento della riga B. Deve fare quindi subito un altro corso di 40 ore ed anche se ripete tal quale lo stesso corso che ha fatto&nbsp; tale aggiornamento \u00e8 giuridicamente valido. In tal modo in un mese egli si aggiorna 80 ore e&nbsp; pu\u00f2 non aggiornarsi pi\u00f9 per i successivi cinque anni. Inoltre , nel mentre che l\u2019ingegnere frequenta il corso di 40 ore, il suo committente senza neanche saperlo \u00e8 rimasto privo del servizio di prevenzione e protezione giuridicamente idoneo per cinque giorni&nbsp; ed ha commesso, senza rendersene conto,&nbsp;<a><\/a>una&nbsp; violazione che, a seconda del tipo di azienda, potrebbe comportare finanche l\u2019adozione del provvedimento di sospensione dell\u2019attivit\u00e0 imprenditoriale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Secondo metodo di calcolo: istante per istante ovvero l\u2019attimo fuggente.<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il secondo metodo di calcolo non ha alcun senso nella riga A in quanto in questa la decorrenza \u00e8 il 15\/5\/2008 e quindi fino al 15\/5\/2013 non ha senso parlare di un quinquennio calcolato istante per istante perch\u00e9 non esiste quinquennio precedente l\u2019istante. Solo al 15\/5\/2013 l\u2019aspirante facente funzione RSPP si deve chiedere, istante per istante, \u201cma io ho l\u2019aggiornamento di 40 ore nel quinquennio precedente?\u201d&nbsp; Ovviamente, non si badi al fatto che si sta parlando al passato&nbsp; (2013) perch\u00e9 per chi si laurea oggi il ragionamento pu\u00f2 essere trasposto alla data odierna.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Poich\u00e9 dunque l\u2019aggiornamento non ce l\u2019ha, l\u2019ingegnere deve fare subito 40 ore. E questo aggiornamento coprir\u00e0 non il quinquennio trascorso ma quello a venire&nbsp; in quanto, istante per istante, dal 15\/5\/2013 al 14 maggio 2018 egli potr\u00e0 dire che nel quinquennio precedente ha 40 ore di formazione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ma se non ha nessun incarico \u00e8 inutile&nbsp; che l\u2019ingegnere faccia l\u2019aggiornamento. Infatti con questo secondo metodo di calcolo, poich\u00e9 il quinquennio decorre a ritroso dall\u2019istante in cui&nbsp; l\u2019 RSPP si chiede&nbsp; \u201csono aggiornato?\u201d , l\u2019RSPP questa domanda pu\u00f2 porsela anche solo quando qualcuno gli offre un&nbsp; incarico, naturalmente dopo il primo quinquennio. In questo secondo modo di fare i calcoli il potenziale RSPP pu\u00f2 arrivare anche a maggio 2023 senza aggiornamenti e se al 1 maggio 2023 qualcuno gli offre un incarico da RSPP , fa immediatamente 40 ore di corso (cinque giorni)&nbsp; e sta in regola fino al&nbsp; 6 maggio 2028, e sempre l\u2019aggiornamento fatto non servir\u00e0&nbsp; a sanare il quinquennio precedente ma in pratica servir\u00e0 per poter svolgere il ruolo per&nbsp; il quinquennio futuro&nbsp; e non si dovr\u00e0&nbsp; temere la tagliola della fine del quinquennio come nel primo metodo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Risulta anche evidente che in questo secondo metodo di calcolo non \u00e8 economicamente conveniente per il professionista aggiornarsi annualmente 8 ore , perch\u00e9 se non ha incarichi egli facendo otto ore&nbsp; all\u2019anno perder\u00e0 sistematicamente ogni anno otto ore di aggiornamento, quelle&nbsp; relative al primo anno del quinquennio calcolato istante per istante, e con esse la possibilit\u00e0 di fare l\u2019RSPP,&nbsp; e se&nbsp; arriva un incarico dovr\u00e0 immediatamente recuperare le otto ore perse. Non solo non si ha pi\u00f9 il cuscinetto del quinquennio da poter utilizzare ma neanche un cuscinetto annuale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se un professionista vuole essere sempre pronto a fare l\u2018RSPP senza mettere in difficolt\u00e0 il committente, con questo&nbsp; secondo metodo di calcolo si deve quindi aggiornare puntualmente&nbsp; ogni dodici mesi alla stessa ora per&nbsp; otto ore da quando si laurea o da quando riceve l\u2019attestato B.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se invece il professionista&nbsp; ritiene di trovare un committente disponibile ad attendere cinque giorni o se, violando l\u2019etica e la legge, gi\u00e0 mette in conto&nbsp; che&nbsp; accetter\u00e0&nbsp; l\u2019incarico subito anche se sprovvisto dell\u2019aggiornamento e saner\u00e0&nbsp; nei successivi cinque giorni la situazione, non gli conviene economicamente, come gi\u00e0 detto,&nbsp; aggiornarsi ma gli conviene attendere l\u2019incarico e fare subito dopo le 40 ore che lo autorizzeranno a svolgere la funzione&nbsp; per l\u2019intero successivo quinquennio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Sintesi<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il secondo metodo di calcolo \u00e8 pi\u00f9 semplice&nbsp; e vantaggioso in quanto , semplificando, ogni volta che si fa un corso di aggiornamento di 40 ore si \u00e8 in regola per i successivi cinque anni, senza essere costretti a calcoli sulle scadenze dei quinquenni. Ha per\u00f2 l\u2019innegabile svantaggio formativo che spinge a concentrare l\u2019aggiornamento in una unica soluzione favorendo&nbsp; quello immediatamente disponibile e cio\u00e8 la formazione&nbsp; e-learning che consente di sanare il credito formativo di 40 ore in ogni istante, essendo disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Conclusione<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A parte le incongruenze dei due metodi, \u00e8 ovvio che il professionista RSPP o il&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.puntosicuro.it\/sicurezza-sul-lavoro-C-1\/tipologie-di-contenuto-C-6\/quesiti-sulla-sicurezza-C-109\/sull-obbligo-di-psc-cse-in-caso-di-subappalto-AR-15632\/\">CSE<\/a>&nbsp;devono adeguarsi a quanto disposto dal provvedimento senza discuterne le incongruenze.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ma il dubbio \u00e8 come ci si faccia ad adeguarsi e a programmare il proprio aggiornamento&nbsp; in assenza di&nbsp; una interpretazione autentica di questo provvedimento e a tesi tra di loro contrastanti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si auspica&nbsp; quindi&nbsp; una circolare o una nota di chiarimento, per capire se il quinquennio va calcolato con il primo metodo di calcolo che potremmo definire \u201cin avanti\u201d&nbsp; o con il secondo metodo di calcolo che potremmo definire \u201call\u2019indietro\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ma ci potrebbe essere&nbsp; una terza soluzione, la pi\u00f9 razionale forse, che potrebbe essere inserita in un provvedimento di modifica e\/o interpretazione autentica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il quinquennio potrebbe decorrere semplicemente dalla fine dell\u2019aggiornamento delle 40 ore, trascorso il primo quinquennio&nbsp; di riferimento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Questo terzo metodo, di una semplicit\u00e0 cristallina, \u00e8 quello adottato per i \u201ccertificatori antincendio\u201d come da&nbsp; comunicazione del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco DCPREV n. 15614 del 29\/12\/2015, assolutamente non presa in considerazione dagli estensori dell\u2019accordo 7 luglio 2016 (da considerare per\u00f2 che il provvedimento&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.puntosicuro.it\/sicurezza-sul-lavoro-C-1\/ruoli-figure-C-7\/rspp-aspp-C-70\/rspp-l-accordo-stato-regioni-07-luglio-2016-in-pillole-AR-16729\/\">7 luglio 2016<\/a>&nbsp;era gi\u00e0 stato sostanzialmente approntato prima del dicembre 2015).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.puntosicuro.it\/_resources\/aggiornamentoformazione.jpg\"><\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Come mostra la figura ripresa dalla comunicazione citata, i quinquenni cesserebbero di essere consecutivi (primo metodo) o calcolati in maniera istantanea (secondo metodo) e soprattutto si trasformerebbe un obbligo giuridico formale in un vero strumento formativo. Infatti in&nbsp; occasioni importanti di aggiornamento , quali ad esempio un intervento di un illustre relatore nazionale oppure l\u2019emanazione di una nuova norma tecnica di settore o la promulgazione di una nuovo DPR, ogni tecnico, anche se allo stato non esercitante la funzione di RSPP o CSP\/CSE,&nbsp; sarebbe invogliato a presenziare&nbsp; senza doversi porre riflessioni meramente&nbsp; utilitaristiche perch\u00e9 saprebbe&nbsp; che quell\u2019aggiornamento comunque sarebbe spendibile potendolo far valere alla prima occasione di lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Infatti il tecnico sarebbe egli stesso a decidere la decorrenza del quinquennio semplicemente accelerando o ritardando la chiusura dell\u2019aggiornamento del quinquennio precedente calcolato in modo consecutivo, addirittura anche estendendo l\u2019aggiornamento con altre occasioni di aggiornamento essendo consapevole che sar\u00e0 lui stesso a dichiarare l\u2019inizio del nuovo quinquennio scegliendo&nbsp; a sua discrezione l\u2019ultima giornata formativa che chiude il quinquennio. Se ha fatto pi\u00f9 di 40 ore, potr\u00e0 dichiarare eventualmente anche solo le ultime 40 ore in modo da far decorrere il quinquennio nella maniera che riterr\u00e0 pi\u00f9 opportuna (senza dimenticare che&nbsp; 40 ore \u00e8 un valore minimo&nbsp; che potrebbe e dovrebbe&nbsp; essere aumentato a discrezione dell\u2019interessato).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Con il metodo proposto dalla nota citata, che appare in sostanza sintesi dei due metodi prima illustrati, l\u2019interessato pu\u00f2&nbsp; aggiungere alle ore di aggiornamento fatte, magari parecchi anni prima,&nbsp; anche solo un\u2019altra ora di aggiornamento per chiudere il quinquennio \u201cvirtuale\u201d con data pi\u00f9 aggiornata.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sicuramente anche questo metodo pu\u00f2 mostrare incongruenze (un aggiornamento quinquennale che potrebbe durare pi\u00f9 lustri) ma sicuramente\u00a0 appare quello pi\u00f9 razionale, snello, duttile e \u201cformativo\u201d e che concede maggiore fiducia e autonomia ai tecnici\u00a0 e ai professionisti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Fonte notizia: <a href=\"https:\/\/www.puntosicuro.it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">https:\/\/www.puntosicuro.it<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019 Accordo finalizzato il 7 Luglio 2016 che prevede l\u2019 individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell&#8217;articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":99,"featured_media":14836,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[229],"tags":[],"class_list":["post-14834","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-novita"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ecoplan3.com\/formazione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14834","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ecoplan3.com\/formazione\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ecoplan3.com\/formazione\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecoplan3.com\/formazione\/wp-json\/wp\/v2\/users\/99"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecoplan3.com\/formazione\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=14834"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.ecoplan3.com\/formazione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14834\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":14837,"href":"https:\/\/www.ecoplan3.com\/formazione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14834\/revisions\/14837"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecoplan3.com\/formazione\/wp-json\/wp\/v2\/media\/14836"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ecoplan3.com\/formazione\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=14834"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecoplan3.com\/formazione\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=14834"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecoplan3.com\/formazione\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=14834"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}